TFR


TFR


Per un lavoratore dipendente una delle fonti di finanziamento della previdenza complementare è il trattamento di fine rapporto (TFR).


Il Trattamento di Fine Rapporto è una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del lavoratore dipendente. Si determina accantonando, per ogni anno di lavoro, un importo pari alla retribuzione annua lorda dovuta, divisa per il parametro fisso 13,5. La quota rappresenta quindi il 7,41% della retribuzione (precisamente il 6,91% più lo 0,50% corrisposto all’Inps per finanziare il Fondo di garanzia). Se lasciato in azienda o al fondo tesoreria Inps, è rivalutato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, di una percentuale costituita dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Ogni lavoratore, entro 6 mesi dall’assunzione, deve scegliere se destinare il TFR al finanziamento della previdenza complementare o lasciarlo in azienda.

Se la scelta non viene effettuata in modo esplicito, il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) previsto dal contratto di lavoro ovvero, se il contratto individua più fondi, in quello al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti dell’azienda (cosiddetto ”conferimento tacito”).

Se si decide di lasciare il TFR in azienda  (si ricorda che, qualora si tratti di azienda con almeno 50 dipendenti il TFR viene versato al Fondo Tesoreria dello Stato presso l’Inps) questo mantiene tutte le sue attuali caratteristiche e, pertanto, restano uguali le modalità di rivalutazione, le possibilità di ottenere anticipazioni e le modalità di pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro.

La scelta di destinare il TFR ad un fondo pensionistico è irreversibile, mentre nel caso si decida di lasciarlo in azienda si potrà sempre rivedere la propria decisione destinando il TFR futuro ad un fondo di previdenza complementare.
La possibilità di utilizzare il TFR quale forma di finanziamento per la previdenza complementare è stata pensata come una delle maggiori opportunità offerte ai dipendenti per costruirsi una adeguata pensione integrativa. Infatti volendo stipulare una polizza vita con la previsione di farsi corrispondere una rendita di una certa consistenza, il lavoratore dovrebbe versare dei premi mensili molto alti. Per superare questo handicap e favorire il risparmio previdenziale, si pensò di utilizzare il trattamento di fine rapporto. Il suo utilizzo consente un versamento cospicuo e costante, senza dover rinunciare a quote consistenti di reddito con l’aggiunta di rendimenti più favorevoli derivanti dagli investimenti dei fondi pensioni, maggiori rispetto a quelli del TFR. Nel 2013 i rendimenti dei fondi sono stati del 5.7% mentre il TFR si è rivalutato del 1.9%. Mediante l’utilizzo del TFR il sacrificio necessario, diventa sopportabilissimo, parliamo del versamento dell’1% della propria retribuzione, in genere 20/30 euro mensili, al quale si aggiunge anche il versamento di una cifra analoga da parte del datore di lavoro.

Conferendo il TFR alla previdenza complementare si ha diritto:

  • versamento del contributo dell’1% della retribuzione da parte del datore di lavoro;
  • agevolazioni fiscali;
  • rendimenti finanziari più elevati;
  • restituzione del capitale maturato (riscatto) in caso di disoccupazione, invalidità, decesso;
  • anticipazione.

Per chiedere un parte del tfr accumulato bisogna avere almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. In questo caso i lavoratori possono chiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato alla data della richiesta. La domanda deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:

  • spese sanitarie di carattere straordinario;
  • acquisto della prima casa di abitazione (per il richiedente o per i figli);
  • spese da sostenere durante i congedi per maternità o per formazione.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e non è reintegrabile.

Con la previdenza complementare ci sono dei casi in cui è possibile richieder il montante maturato senza dover aspettare l’età della pensione oppure chiedere un’anticipazione in maniera più vantaggiosa di quella offerta dal TFR. L’aderente ad una forma di previdenza complementare che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione, può chiedere il riscatto della posizione, vale a dire la restituzione della posizione individuale accumulata. Può essere parziale o totale:

  • riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
  • riscatto a favore dei beneficiari in caso di decesso.

Si può chiedere l’anticipazione del capitale accumulato per:

  • spese sanitarie: erogabile fino al massimo del 75% della posizione maturata ed in qualsiasi momento (TFR dopo 8 anni);
  • prima casa per lavoratori o loro figli o ristrutturazione: erogabile fino al massimo del 75% della posizione maturata e dopo 8 anni di iscrizione alla forma di previdenza complementare;
  • altre esigenze: dopo 8 anni di iscrizione per qualsiasi necessità e senza dover motivare niente si può chiedere un anticipo fino al 30% della posizione maturata ed anche in questo.

Il TFR “maggiorato”

Infine quando si andrà in pensione si può chiedere la pensione complementare, chiamata rendita, calcolata su tutto il montante accumulato. Oppure chiedere il versamento del 50% del capitale accumulato tutto assieme, una tantum come si dice, ed il rimanente 50% in rendita.

Se il 70% del montante accumulato dà una rendita  inferiore al 50% dell’assegno sociale, anche in questo caso si può chiedere il versamento di tutto il capitale. Poniamo il caso di un lavoratore che al pensionamento abbia accumulato presso il suo fondo pensione un capitale, detto montante, di  80.000 euro. Può chiedere che venga tutto trasformato in rendita mensile vitalizia, magari reversibile. Oppure chiede che gli venga accreditata la metà  sul suo conto corrente, cioè 40.000 euro ed il resto trasformato in rendita. L’assegno sociale per il 2014 è di 447.61 euro mensili, la metà 224 euro.

Se il nostro lavoratore su 56.000 euro (70% di 80.000 euro) riceve una rendita di 220 euro mensili, cioè inferiore a 224 euro, la metà dell’assegno sociale, può chiedere di avere tutti gli 80.000 euro accumulati. In questo caso, non solo non avrà perso il TFR, ma avrà guadagnato i contributi versati dal datore di lavoro che altrimenti non avrebbe avuto, i rendimenti finanziari ed una tassazione agevolata. In più, se non ha devoluto al fondo anche il TFR pregresso, riceverà un altro assegno relativo al TFR maturato dalla data di assunzione a quelle di adesione alla previdenza complementare.